Prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell’impresa

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell’impresa, ai sensi della Parte VI, paragrafo D delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contestodell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (di seguito “Temporary Crisis and TransitionFramework” o “TCTF”)


Si comunica, in analogia a quanto già previsto dalla Circolare n.9/2022 per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (“TF Covid”), la possibilità di applicare, alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis andTransition Framework, senza condizioni ulteriori e senza vincoli di durata massima, la disciplina per i prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell’impresa, di cui alla Parte VI, paragrafo D, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo. Pertanto, per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del TCTF sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a imprese che risultino in stato di temporanea difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.), andandoanche oltre il limite massimo di 96 mesi previsti dalla disciplina del TCTF stesso.

Si rammenta che la medesima possibilità continua ad essere prevista anche per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del TF Covid e che le imprese interessate da tali prolungamenti della durata della garanzia non saranno, ai sensi di quanto previsto dalla Parte II, paragrafo B.1. delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, più ammissibili all’intervento del Fondo fino a quando l’operazione in oggetto non giunga a scadenza con la totale estinzione del finanziamento. La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.