1. Le richieste potranno essere trasmesse mediante il Modulo Domanda di agevolazione aggiornato o l'Addendum TCTF 2.1. alla precedente versione. 2. l'importo massimo garantibile ai sensi del TCTF è pari a: - euro 2.250.000 per le imprese dell'industria, del commercio e dei servizi
- euro 280.000 per le imprese dell'agricoltura
- euro 335.000 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura
(fermo restando il limite di euro 5 milioni di importo garantito per singola impresa) 3. L'importo dell'aiuto concesso ai sensi del TCTF è pari al valore nominale dell'importo garantito. 4. Rispetto al precedente TCF, decadono i vincoli di durata e di importo, legato al fatturato medio degli ultimi 3 esercizi o ai costi energetici sostenuti negli ultimi 12 mesi. 5. Per accedere al TCTF il soggetto beneficiario finale deve autocertificare di: - avere esigenze di liquidità connesse al turbamento economico causato dalla Guerra Russo-Ucraina
- non essere sottoposto a sanzioni emanate dall'Unione Europea a seguito degli scontri Russia/Ucraina e non essere posseduto o controllato da soggetti oggetto di tali sanzioni
6. Per le richieste di riassicurazione/controgaranzia:
- le commissioni applicate al soggetto beneficiario finale possono essere destinate a copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo
- la data di perfezionamento dell'operazione deve essere successiva alla data di ammissione da parte del Fondo
- il soggetto richiedente deve riconoscere un vantaggio in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate
- il soggetto richiedente deve comunicare al Fondo, entro tre mesi dalla delibera, il vantaggio sopra citato
7. Per quanto non specificato, restano fermi i requisiti di ammissibilità previsti dalle Disposizioni Operative del Fondo. |