MCC - Temporary Crisis and Transition Framework

MCC ha pubblicato la Circolare nr. 7/2024 a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della proroga al 30 giugno 2024 della sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF). 

Tale circolare norma la possibilità per PMI, Professionisti e imprese diverse da PMI con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, di presentare le richieste di garanzia al Fondo ai sensi del TCTF, specificando quanto segue:



1. Le richieste potranno essere trasmesse mediante il Modulo Domanda di agevolazione aggiornato o l'Addendum TCTF 2.1. alla precedente versione. 

2. l'importo massimo garantibile ai sensi del TCTF è pari a:

  • euro 2.250.000 per le imprese dell'industria, del commercio e dei servizi
  • euro 280.000 per le imprese dell'agricoltura
  • euro 335.000 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura

(fermo restando il limite di euro 5 milioni di importo garantito per singola impresa) 

3. L'importo dell'aiuto concesso ai sensi del TCTF è pari al valore nominale dell'importo garantito. 

4. Rispetto al precedente TCF, decadono i vincoli di durata e di importo, legato al fatturato medio degli ultimi 3 esercizi o ai costi energetici sostenuti negli ultimi 12 mesi. 

5. Per accedere al TCTF il soggetto beneficiario finale deve autocertificare di:

  • avere esigenze di liquidità connesse al turbamento economico causato dalla Guerra Russo-Ucraina
  • non essere sottoposto a sanzioni emanate dall'Unione Europea a seguito degli scontri Russia/Ucraina e non essere posseduto o controllato da soggetti oggetto di tali sanzioni

6. Per le richieste di riassicurazione/controgaranzia:

  • le commissioni applicate al soggetto beneficiario finale possono essere destinate a copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal Fondo
  • la data di perfezionamento dell'operazione deve essere successiva alla data di ammissione da parte del Fondo
  • il soggetto richiedente deve riconoscere un vantaggio in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate
  • il soggetto richiedente deve comunicare al Fondo, entro tre mesi dalla delibera, il vantaggio sopra citato

7. Per quanto non specificato, restano fermi i requisiti di ammissibilità previsti dalle Disposizioni Operative del Fondo.

Tale regime sarà operativo a partire dal  27 marzo 2024 fino al 30 giugno 2024.